La Direttiva 2006/42/CE (pubblicata in G.U.C.E. del 9 giugno 2006, n. 157), che abroga la precedente Direttiva 98/37/CE, è entrata in vigore il 29 giugno 2006; gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente al 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione, e applicano le suddette disposizioni dal 29 dicembre 2009.
In Italia comunque già tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono essere marcate CE (D.P.R. 459/1996), secondo la precedente direttiva.
La nuova direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza delle “macchine”, inserendo nuovi standard di sicurezza e nuove procedure per la valutazione di conformità; inoltre viene rafforzata anche la sorveglianza dei mercati e definita una più rigorosa valutazione dei rischi legati alle “macchine” ed al loro utilizzo. Analogamente alla disciplina pregressa, risultano definiti alcuni principi generali finalizzati a garantire la sicurezza della “macchine”: innanzitutto, un obbligo generale per gli Stati comunitari di adottare tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio “unicamente” se conformi alla direttiva in questione e se tali da non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, nonché, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni.
A tal fine il fabbricante (o il suo mandatario), prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, dovrà:
-
accertare la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza/salute pubblica dettagliamene elencati nell'Allegato I;
-
accertarsi che il fascicolo tecnico sia conforme al contenuto minimo in tal senso previsto all'Allegato VII, parte A;
-
fornire tutte le informazioni necessarie (quali, per esempio, le istruzioni);
-
espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità della macchina ai sensi dell’art. 12;
-
redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, seziona A, accertandosi che la stessa accompagni la macchina;
-
apporre la marcatura «CE» ai sensi dell’art. 16.
Ne consegue una presunzione di conformità alla nuova disciplina qualora la macchina risulti provvista della marcatura «CE» e venga accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità. Sotto questo profilo si consideri, peraltro, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le macchine costruite conformemente a una norma armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ( Elenco norme armonizzate - Direttiva 2006/42/CE - Macchine).
Particolarmente importante risulta essere la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 a favore degli Stati membri, circa la possibilità di vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio (oppure di limitare la libera circolazione) di una macchina pur provvista di marcatura CE (e accompagnata dalla relativa dichiarazione) ma, tuttavia, potenzialmente pericolosa per la destinazione o le prevedibili condizioni di utilizzo.
Le macchine provviste di marcatura CE devono rispettare le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010 e non possono essere dunque oggetto di limitazioni od ostacoli alla loro libera circolazione sul mercato europeo (ferma restando, ovviamente, la clausola di salvaguardia).
CAMPO DI APPLICAZIONE
Rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE:
-
le macchine («insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata» ovvero insieme «al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento» ovvero «pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione», come «insiemi di macchine o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato – rispetto a quelli precedentemente elencati – sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale» ovvero quale «insiemi di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta»),
-
le attrezzature intercambiabili, intese come un «dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dell'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile»,
-
i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, «progettate e costruite come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento», compresi anche i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica «destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima»,
-
le “quasi-macchine”,«insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata».
Un aspetto senz'altro innovativo contenuto nella nuova disciplina è la modifica apportata alla Direttiva 95/16/CE circa la nozione di «ascensore» così da limitare meglio il campo di reciproca applicazione tra la direttiva medesima e quella in oggetto in materia di “macchine”.
COME ADEGUARSI ?
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, vengono da noi assistiti nell’effettuazione di una valutazione dei rischi che stabilisca i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina, che deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati di tale valutazione dei rischi; inoltre vengono da noi verificati i contenuti dei fascicoli tecnici e dei manuali d'istruzione.
Inoltre, se richiesto dalla procedura di certificazione, veniamo coinvolti per l'effettuazione di misure e prove sui prototipi in fase di prima commercializzazione ed assistiamo il costruttore durante le verifiche da parte dell’Organismo notificato.
Per quanto riguarda la procedura di certificazione la Direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'Allegato IV della Direttiva le macchine ritenute più pericolose.
In particolare, per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV è sufficiente la procedura di valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione della macchina. Per le macchine comprese nell'Allegato IV, si hanno due possibilità:
-
se le norme armonizzate coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il costruttore può scegliere la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina o una delle due procedure che richiedono l’intervento dell’Organismo notificato (cioè l’esame CE di tipo o la procedura di garanzia qualità totale);
-
se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il costruttore può scegliere soltanto una delle due procedure che richiedono l’intervento dell’Organismo notificato (cioè l’esame CE di tipo o la procedura di garanzia qualità totale).
Per ogni macchina deve comunque essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione. Tale documento, o meglio raccolta di documenti, deve essere messo a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell’esemplare a cui si riferisce.
Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il fabbricante, o il suo mandatario nell'Unione Europea, deve attestare la conformità della macchina a quanto stabilito dalla Direttiva, ed infine apporre la marcatura CE.
Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per costruire macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS INGEGNERIA è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un’attività con standard qualitativi elevati e con costi commisurati al servizio grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.
I SERVIZI DI ELIOS INGEGNERIA
ELIOS INGEGNERIA offre un check up iniziale gratuito: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la direttiva. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la consulenza alla progettazione della macchina, i seguenti servizi:
-
Valutazione dei rischi, Redazione del Fascicolo Tecnico e del Manuale di uso e manutenzione
-
Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010
-
Assistenza in occasione della visita ispettiva da parte dell’Organismo notificato
-
Valutazione interventi di adeguamento di macchine usate, assistenza per le procedure di compravendita
-
Verifica del grado di conformità delle macchine alle disposizioni di legge ad esse applicabili (D.Lgs. 81/2008, D.P.R. 547/1955, D.Lgs. 626/1994, ...)
|