Principale I nostri Servizi Progettazione & altro Sicurezza generale dei prodotti - Direttiva 2001/95/CE - D.Lgs. 206/2005
Sicurezza generale dei prodotti - Direttiva 2001/95/CE - D.Lgs. 206/2005

ProdottiTutti i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica devono essere sicuri. È quanto intende garantire il D.Lgs. 172 del 21 maggio 2004 emanato in attuazione della Direttiva 2001/95/CE, poi sostituito dal D.Lgs. 206 del 6 ottobre 2005 "Codice del consumo".

Il provvedimento mira a tutelare i consumatori poiché impone agli operatori economici un obbligo generale di immettere nel mercato solo prodotti sicuri prevedendo un sistema interno di controllo più incisivo, nel rispetto delle competenze regionali, e sanzioni più efficaci ad effetto dissuasivo.

Il produttore deve mettere sul mercato solo prodotti sicuri, deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel D.Lgs. 206/2005.

Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri.

Distributori e produttori sono tenuti ad informare tempestivamente le Amministrazioni competenti qualora “sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza”.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nella parte IV del D.Lgs. 206/2005 si applicano a tutti quei prodotti non ancora regolati da specifiche disposizioni. Quindi, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.

Sono dunque esclusi i prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

S'intende invece per prodotto sicuro, quello che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione.

COME ADEGUARSI ?

Il produttore deve adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

Le misure comprendono:

  • l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  • i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:

  • a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  • a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  • a collaborare alle azioni intraprese di cui al punto precedente, conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per costruire prodotti conformi alla Direttiva 2001/95/CE non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS INGEGNERIA è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un’attività con standard qualitativi elevati e con costi commisurati al servizio grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

I SERVIZI DI ELIOS INGEGNERIA

ELIOS INGEGNERIA offre un Check up iniziale gratuito: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la direttiva. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la consulenza alla progettazione del prodotto, i seguenti servizi:

  • Redazione delle istruzioni d’uso e delle avvertenze
  • Valutazione dei rischi derivanti dall’impiego previsto o prevedibile del prodotto, identificazione delle misure di prevenzione e protezione da tali rischi
  • Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla Direttiva 2001/95/CE

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