Principale I nostri Servizi Marcatura CE Prodotti da costruzione - Direttiva 89/106/CEE - D.P.R. 246/1993
Prodotti da costruzione - Direttiva 89/106/CEE - D.P.R. 246/1993

Prodotti da costruzioneLa Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da Costruzione (abbreviata CPD) si applica a tutti i prodotti, impianti compresi, così definiti all’Art.1.2: <<… è considerato “materiale da costruzione” ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile>>.

La medesima definizione è riportata nel D.P.R.21/4/1993 n. 246 “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione” (G.U. n. 170 del 22/7/93).

La CPD prevede la marcatura CE obbligatoria su tutti i prodotti, questa regola è divenuta cogente, in Italia, all’atto della pubblicazione del citato D.P.R. 246/1993 che all’Art.16 - Norma Transitoria recita: “i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti di marcatura CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica Italiana gli atti comunitari attuativi della Direttiva 89/106CEE”. Gli atti comunitari attuativi sono principalmente:

  • la Decisione, con cui viene comunicata la procedura per l’attestazione di conformità del prodotto e contestuale mandato agli Enti di Normalizzazione Europei (CEN/CENELEC) per mettere a punto le norme tecniche relative al prodotto stesso.
  • la Comunicazione, con cui si informa dell’avvenuta approvazione e pubblicazione della norma tecnica EN armonizzata, della data dell’entrata in vigore e della fine del periodo di coesistenza fra le norme nazionali e quelle EN.

Dalla data dell’entrata in vigore della norma armonizzata si ha la possibilità di apporre, volontariamente, il marchio CE, mentre alla fine del periodo di coesistenza le norme nazionali non sono più applicabili e la marcatura CE diviene obbligatoria. I lavori normativi sono andati a rilento per parecchi anni poi, all’inizio del 2001 sono entrate in vigore le prime norme armonizzate, che in tutto l’anno erano 16, il cui periodo di coesistenza è scaduto nel 2002. A gennaio 2004 le norme armonizzate per l’attuazione della Direttiva 89/106/CEE erano un centinaio, di queste la metà riguarda gli impianti e per una buona parte il periodo di coesistenza è ampiamente scaduto ma, in Italia, sono ancora pochi i prodotti in regola con la marcatura obbligatoria CE.

Ad oggi le norme armonizzate sono ovviamente molte di più (icon Elenco norme armonizzate - Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione)

Per i Lavori Pubblici, in accordo alla Direttiva 93/37/CE, tutti gli organismi pubblici, per descrivere servizi e forniture di opere oggetto di gara, devono utilizzare norme nazionali che recepiscono norme europee o omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche europee, come chiaramente espresso nell’Art.10.2 della Direttiva 93/37/CE.

Solo nel caso in cui questi documenti tecnici non siano ancora disponibili o siano insufficienti si può derogare facendo riferimento ad altri documenti. Una caratteristica particolare della Direttiva 89/106/CEE è che questa non prevede una data di applicazione unica per tutti i prodotti, ma è operante ogni qualvolta venga emesso il documento attuativo relativo ad un prodotto o famiglia di prodotti, perciò occorre mantenersi aggiornati sulle nuove norme armonizzate.

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme a tutte le norme o requisiti applicabili, a quel prodotto, di tutte le Direttive che prevedono la marcatura CE e, nel caso della CPD, che il sistema di attestazione della conformità stabilito dalla Decisione della Commissione per quel prodotto è stato applicato. È il produttore che assume la responsabilità dell’apposizione della marcatura CE.

La marcatura CE non è un marchio d’origine, made in Europa, né un marchio di qualità; essa deve sostituire qualunque altro marchio di conformità obbligatorio, ovviamente precedente all’armonizzazione, che abbia scopo analogo. Un prodotto può anche recare altri marchi, derivanti da procedure di qualità volontaria o marchi di conformità a norme non armonizzate, purché la visibilità e la leggibilità della marcatura CE non venga ridotta e che i marchi supplementari non ingenerino confusione a terzi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 89/106/CEE tutti i fabbricanti di prodotti e impianti, così definiti all’Art.1.2: <<… “materiale da costruzione” ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile>>.

COME ADEGUARSI ?

I sistemi per l’attestazione di conformità previste dalla CPD sono di sei livelli ed è impossibile ottenere l’attestazione senza che il produttore abbia una organizzazione interna di controllo della produzione. Per ogni famiglia di prodotti la Commissione emette una Decisione con la quale precisa il livello richiesto e di conseguenza l’ambito di intervento degli organismi notificati.

Sistema attestaz.Compiti del ProduttoreCompiti dell’Organismo NotificatoBase per la marcatura CE

4

Prove iniziali di tipo

Controllo interno di produzione

-Dichiarazione di conformità del Prodotto

3

Controllo interno di produzioneProve iniziali di tipo

2

Prove iniziali di tipo

Controllo interno di produzione

Certificato del controllo interno di produzione in base all’ispezione inizialeDichiarazione di conformità del produttore basata sul certificato di conformità del controllo interno di produzione

2+

Prove iniziali di tipo

Controllo interno di produzione (prove su campioni secondo programma di prove stabilito)

Certificato del controllo interno di produzione in base all’ispezione iniziale e alla sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo di produzione

1

Controllo interno di produzione

Prove su campione secondo programma di prove stabilito

Prove iniziali di tipo

Ispezione iniziale del controllo interno di produzione

Sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo di produzione

Certificato di Conformità in base ai compiti dell’Organismo Notificato e ai compiti assegnati al produttore

Dichiarazione di conformità del produttore basata sul certificato di conformità del prodotto

1+

Controllo interno di produzione

Prove su campione secondo programma di prove stabilito

Prove iniziali di tipo

Ispezione iniziale del controllo interno di produzione

Sorveglianza continua, valutazione ed approvazione del controllo di produzione

Prove di verifica di campioni

Certificato di Conformità in base ai compiti dell’Organismo Notificato e ai compiti assegnati al produttore


Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per adottare un sistema di controllo della produzione di fabbrica secondo la CPD non è particolarmente difficoltoso se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELIOS INGEGNERIA è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un’attività con standard qualitativi elevati e con costi commisurati al servizio grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

I SERVIZI DI ELIOS INGEGNERIA

ELIOS INGEGNERIA offre un Check up iniziale gratuito: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la norma. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la consulenza alla progettazione del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica, i seguenti servizi:

  • Redazione del Manuale del Controllo della Produzione di Fabbrica e della documentazione
  • Corsi formazione e addestramento al personale all’applicazione del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica
  • Assistenza nella gestione dei rapporti con i laboratori di prova per i prodotti
  • Consulenza continuativa per la corretta applicazione dei dettami previsti dalla Direttiva 89/106/CEE
  • Assistenza in occasione della visita ispettiva da parte del Ente notificato (per sistema di attestazione diverso da 4)

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